Accordo

Art. 34

Promozione

In vigore dal 3 mar 2005
. Promozione 1) I Membri riconoscono l'esigenza di promuovere, incoraggiare ed aumentare il consumo di caffè e si adoperano per incoraggiare le attività intraprese a tal fine. 2) Il Comitato di promozione, composto da tutti i Membri dell'Organizzazione, promuove il consumo di caffè mediante adeguate attività, ivi comprese campagne d'informazione, ricerche e studi connessi al consumo di caffè. 3) Tali attività di promozione sono finanziate mediante risorse che possono essere stanziate da Membri, non membri, altre organizzazioni e dal settore privato, durante le riunioni del Comitato di promozione. 4) Possono inoltre essere finanziati progetti specifici di promozione mediante contributi volontari da parte dei Membri, dei non membri, di altre organizzazioni e del settore privato. 5) Il Consiglio gestisce una contabilità separata ai fini dei paragrafi 3) e 4) del presente Articolo. 6) Il Comitato di promozione istituisce il proprio regolamento interno Esso stabilisce altresì le regolamentazioni che disciplinano la partecipazione di non membri dell'Organizzazione, di varie organizzazioni e del settore privato alle sue attività, in conformità alle norme del presente Accordo. Esso fa regolarmente rapporto al Consiglio.
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Promozione (Art. 34 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo