Accordo

Art. 31

Studi e ricerche

In vigore dal 3 mar 2005
. Studi e ricerche 1) L'Organizzazione favorisce la preparazione di studi e di ricerche riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffè, l'incidenza delle misure prese dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione ed il consumo di caffè, nonché le possibilità di incrementare il consumo di caffè nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi. 2) Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1) del presente Articolo, il Consiglio adotta nella seconda sessione ordinaria di ogni annata caffearia, un progetto di programma di lavoro annuale di studi e di ricerche accompagnato da valutazioni riguardanti le risorse necessarie, predisposto dal Direttore esecutivo. 3) Il Consiglio può approvare la preparazione, da parte dell'Organizzazione, di studi e di ricerche da svolgere congiuntamente o con la collaborazione di altre organizzazioni ed istituzioni. In questi casi, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un conto dettagliata delle risorse necessaire da fornire da parte dell'Organizzazione o del socio o dei soci che partecipano al progetto. 4) I studi e le ricerche da svolgere ad opera dell'Organizzazione in applicazione delle disposizioni del presente Articolo, sono finanziate con le risorse che figurano nel bilancio preventivo amministrativo, predisposto in conformità alle disposizioni del paragrafo 1) dell', e sono eseguiti dai membri del personale dell'Organizzazione e, se del caso, da consulenti.
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Studi e ricerche (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo