Accordo

Art. 27

Verifica e pubblicazione dei conti

In vigore dal 3 mar 2005
. Verifica e pubblicazione dei conti Nel più breve tempo possibile, e non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, sarà predisposto un rendiconto per il Consiglio debitamente verificato da un esperto abilitato, relativo all'attivo ed al passivo, ai redditi ed alle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione. Tal rendiconto sarà sottoposto al Consiglio per approvazione fin dalla sua prossima sessione.
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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-27

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Verifica e pubblicazione dei conti (Art. 27 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo