Accordo
Art. 23
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 3 mar 2005
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Disposizioni finanziarie
1) Le spese delle delegazioni al Consiglio, nonché dei rappresentanti al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che rappresentano.
2) Le altre spese che l'applicazione del presente Accordo comporta, sono coperte dai contributi annuali dei Membri, i quali sono ripartiti come indicato all', nonché dai proventi della vendita ai Membri di servizi particolari, e della vendita d'informazioni e di studi risultanti dall'applicazione delle disposizioni degli .
3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-23