Accordo

Art. 29

Informazioni

In vigore dal 3 mar 2005
. Informazioni 1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare: a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione ed il consumo di caffè nel mondo; b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltivazione, la lavorazione e l'utilizzazione del caffè. 2) II Consiglio può chiedere ai Membri di fornirgli, in materia di caffè, le informazioni che esso giudica necessarie per la sua attività, in particolare rapporti statistici periodici concernenti la produzione di caffè, le tendenze di produzione, le esportazioni, le importazioni e le riesportazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende pubblici i dati che consentono d'identificare le operazioni di persone o società che producono, lavorano, o commercializzano il caffè. Per quanto possibile, i Membri forniranno le informazioni richieste nella forma più particolareggiata, tempestiva ed accurata possibile. 3) Il Consiglio istituirà un sistema di prezzi indicativi atto a consentire la pubblicazione di un prezzo indicativo quotidiano composito, che dovrà riflettere le attuali condizioni del mercato. 4) Se un Membro non fornisce, o trova difficoltà a fornire in tempi ragionevoli informazioni statistiche e di altro tipo, richieste dal Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio potrà chiedere al Membro interessato di dare spiegazioni circa i motivi di tale inadempienza. Se constata che occorre fornire al riguardo un' assistenza tecnica, il Consiglio può prendere i provvedimenti necessari.
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Informazioni (Art. 29 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo