Accordo
Art. 28
Il Direttore esecutivo ed il personale
In vigore dal 3 mar 2005
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Il Direttore esecutivo ed il personale
1) IL Consiglio nomina il Direttore esecutivo. Esso stabilisce le condizioni d'impiego del Direttore esecutivo; queste ultimi sono equiparabili a quelle dei funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative similari.
2) Il Direttore esecutivo è il capo dei servizi amministrativi dell'Organizzazione ed è responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli incombono nella gestione del presente Accordo.
3) Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformità al regolamento stabilito dal Consiglio.
4) Il Direttore esecutivo e gli altri funzionari non devono avere interessi finanziari nè nell'industria caffearia, nè nel commercio o nel trasporto del caffè.
5) Nell'adempimento delle loro mansioni, il Direttore esecutivo ed il personale non sollecitano nè accettano istruzioni da alcun Membro, nè da alcuna autorità esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro status di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente verso l'Organizzazione.
Ciascun Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
Storico versioni
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