Accordo
Art. 24
Votazione per il bilancio preventivo amministrativo e fissazione delle quote di contribuzione
In vigore dal 3 mar 2005
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Votazione per il bilancio preventivo amministrativo e fissazione delle quote di contribuzione
1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo e stabilisce il contributo di ciascun Membro a tale bilancio. Il Direttore esecutivo predispone un progetto di bilancio preventivo amministrativo che viene controllato dal Comitato esecutivo in conformità alle disposizioni del paragrafo 4) dell'.
2) Per ciascun esercizio finanziario, il contributo di ciascun Membro al bilancio preventivo amministrativo è proporzionale al rapporto esistente al momento della votazione del bilancio, tra il numero dei voti dì cui il Membro dispone ed il numero complessivo dei voti di tutti i Membri. Tuttavia, se all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata in virtù del paragrafo 5) dell', il Consiglio aggiusta adeguatamente le quote di contribuzione per tale esercizio. Per la determinazione delle quote di contribuzione, si conteggiano i voti dei singoli Membri senza tenere conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di un Membro o della ridistribuzione dei voti ad essa eventualmente conseguente.
3) Il Consiglio fissa il contributo iniziale e di ogni paese che diviene Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in funzione del numero di voti ad esso attribuiti e della frazione non decorsa dell'esercizio finanziario in corso; le quote di contribuzione assegnate agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono tuttavia immutate.
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