Accordo
Art. 21
Conferenza mondiale del caffè
In vigore dal 3 mar 2005
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Conferenza mondiale del caffè
1) Il Consiglio prende provvedimenti ai fini dello svolgimento, ad intervalli appropriati, di una Conferenza mondiale del caffè (di seguito denominata "Conferenza") che sarà composta da Membri esportatori e da Membri importatori, da rappresentanti del settore privato e da altri partecipanti interessati, compresi i partecipanti dei paesi non membri. Il Consiglio si accerta, con la collaborazione del Presidente della Conferenza, che la Conferenza contribuisca a promuovere gli obiettivi del presente Accordo.
2) La Conferenza ha un Presidente che non è rimunerato dall'Organizzazione. Il Presidente è nominato dal Consiglio per un periodo di tempo adeguato e sarà invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio come osservatore.
3) Il Consiglio decide, di concerto con il Comitato consultivo del settore privato (CCSP), sulla forma, la denominazione, l'argomento ed i tempi della Conferenza. La Conferenza si svolge normalmente presso la sede dell'Organizzazione durante una sessione del Consiglio. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro di tenere una sessione nel suo territorio, anche la Conferenza potrà svolgersi in tale territorio, nel qual caso i costi supplementari per l'organizzazione interessata, rispetto a quelli incorsi quando la sessione ha luogo presso la sede dell'Organizzazione saranno a carico del paese che è responsabile di tale invito.
4) A meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza ripartita di due terzi dei voti, la Conferenza si autofinanzia.
5) Il Presidente della Conferenza sottopone al Consiglio le conclusioni di ciascuna sessione.
Storico versioni
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