Accordo

Art. 17

Composizione e riunioni del Comitato esecutivo

In vigore dal 3 mar 2005
. Composizione e riunioni del Comitato esecutivo 1) Il Comitato esecutivo si compone di otto Membri esportatori e di otto membri importatori eletti per ogni annata caffearia conformemente al disposto dell'. I Membri rappresentati al Comitato esecutivo sono rieleggibili. 2) Ciascun Membro rappresentato al Comitato esecutivo designa un rappresentante e, se lo desidera, uno o più supplenti. Inoltre, ciascun membro rappresentato al Comitato esecutivo può designare uno o più consiglieri per accompagnare il suo rappresentante o i suoi supplenti. 3) Il Presidente ed Il Vice presidente del Comitato esecutivo vengono eletti per ogni annata caffearia dal Consiglio e sono rieleggibili. Essi non sono retribuiti dall'Organizzazione. Nè il Presidente, nè il Vice presidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto nelle riunioni del Comitato esecutivo. In questo caso, il diritto di voto del Membro è esercitato dal suo supplente. Di norma, il Presidente ed il Vice presidente per ogni annata caffearia sono entrambi eletti fra i rappresentanti della stessa categoria di Membri. 4) Il Comitato esecutivo si riunisce, di regola, presso la sede dell'Organizzazione, ma può riunirsi altrove se il Consiglio così decide a maggioranza ripartita di due terzi dei voti. Se il Consiglio accetta l'invito di un Membro ad ospitare una riunione del Comitato esecutivo, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 2) dell' relativo alle sessioni del Consiglio. 5) Il quorum richiesto per ogni riunione dei Comitato esecutivo destinata a prendere decisioni è costituito dalla presenza di oltre la metà dei " Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo, che detengono rispettivamente almeno i due terzi dei voti per ciascuna categoria. Se all'apertura di una riunione del Comitato esecutivo non vi è quorum, il Presidente del Comitato esecutivo pospone l'inizio della riunione di almeno due ore. Se all'ora stabilita per la nuova riunione non è ancora stato raggiunto il quorum, il Presidente del Comitato esecutivo può di nuovo differire di almeno altre due ore l'inizio della riunione.Se alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non è ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per prendere decisioni sarà costituito dalla presenza di più della metà dei Membri esportatori e dei Membri importatori eletti al Comitato esecutivo, che detengono rispettivamente almeno la metà del totale dei voti per ciascuna categoria.
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