Accordo
Art. 14
Procedura di voto del Consiglio
In vigore dal 3 mar 2005
.
Procedura di voto del Consiglio
1) Ciascun Membro ha diritto di esprimere tutti i voti di cui dispone e non è autorizzato a frazionarli. Tuttavia un Membro può disporre differentemente dei voti che gli sono dati per procura, in base alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo.
2) Ogni Membro esportatore può autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore può autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in una o più riunioni del Consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-14