Accordo

Art. 12

Sessioni del Consiglio

In vigore dal 3 mar 2005
. Sessioni del Consiglio 1) Come regola generale il Consiglio tiene sessioni ordinarie due volte l'anno. Esso può tenere sessioni straordinarie qualora così decida. Sono anche tenute sessioni speciali su richiesta del Comitato esecutivo o di cinque Membri o di uno o più Membri che riuniscono almeno 200 voti. Le sessioni del Consiglio sono indette con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in caso di emergenza, nel qual caso sono indette con un preavviso di almeno 10 giorni. 2) Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con una votazione a maggioranza ripartita di due terzi dei voti. Se un Membro invita il Consiglio a svolgere una riunione sul suo territorio ed il Consiglio dà il suo accordo, le spese supplementari che ne derivano per l'Organizzazione, eccedenti quelle normalmente sostenute quando la sessione si svolge in sede, saranno a carico di detto Membro. 3) Il Consiglio può invitare ogni paese non membro o ogni organizzazione di cui all' ad assistere a qualunque sua sessione in qualità di osservatore. Se l'invito viene accettato, il paese o l'organizzazione in questione invia al Presidente una comunicazione scritta a tal fine. Se lo desidera, può chiedere in tale comunicazione l'autorizzazione a fare dichiarazioni al Consiglio. 4) Il quorum necessario affinché una sessione del Consiglio possa prendere decisioni è costituito dalla maggioranza dei Membri esportatori ed importatori che rappresentano rispettivamente almeno due terzi dei voti per ciascuna categoria. Se all'inizio di una sessione del Consiglio o di una riunione plenaria, il quorum non è raggiunto, il Presidente decide di ritardare l'apertura della sessione o della riunione plenaria di almeno due ore. Se all'ora prevista per la nuova riunione, il quorum non è ancora stato raggiunto, il Presidente può di nuovo differire per almeno altre due ore l'inizio della sessione o della riunione plenaria. Se alla fine di questo nuovo rinvio, il quorum non è ancora stato raggiunto, il numero legale richiesto per prendere decisioni sarà costituito dalla presenza di oltre la metà dei Membri esportatori ed importatori che detengono rispettivamente almeno la metà dei voti per ciascuna categoria. I Membri rappresentati per procura in conformità al paragrafo 2) dell' sono considerati presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo