Art. 27 · Verifica e pubblicazione dei conti
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Art. 27

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Verifica e pubblicazione dei conti

In vigore dal 3 mar 2005
. Verifica e pubblicazione dei conti Nel più breve tempo possibile, e non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, sarà predisposto un rendiconto per il Consiglio debitamente verificato da un esperto abilitato, relativo all'attivo ed al passivo, ai redditi ed alle spese dell'Organizzazione durante l'esercizio finanziario in questione. Tal rendiconto sarà sottoposto al Consiglio per approvazione fin dalla sua prossima sessione.
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