Accordo
Art. 3
Impegni generali dei Membri
In vigore dal 3 mar 2005
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Impegni generali dei Membri
I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria che consenta loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo ed a cooperare pienamente tra di loro per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo;
i Membri s'impegnano in particolare a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo.
I Membri riconoscono che i certificati di origine sono una fonte importante d'informazioni sugli scambi dì caffè. I Membri esportatori pertanto si assumono la responsabilità di vigilare affinché i certificati di origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati ad ogni buon fine, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio.
I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;23#art-a-3