Convenzione
Art. 42
Legalizzazione e autentica di documenti
In vigore dal 18 ago 2004
Legalizzazione e autentica di documenti
I funzionari consolari hanno diritto di:
a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorità o dai pubblici funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza;
b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare o tradurre documenti quando questi atti o formalità sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio;
c) tradurre e legalizzare ogni documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purchè le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-42