Convenzione
Art. 40
Cooperazione in materia di cittadinanza
In vigore dal 18 ago 2004
Cooperazione in materia di cittadinanza
1 - I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorità dello Stato di residenza su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto od altro documento di riconoscimento e che le autorità dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio.
2 - Qualora si accerti che le persone interessate possiedano la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza ritardo, un passaporto o documento di viaggio a queste persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-40