Convenzione
Art. 43
Efficacia degli alti e documenti consolari
In vigore dal 18 ago 2004
Efficacia degli alti e documenti consolari
- Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonché la loro traduzione effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purchè siano state rispettate le eventuali formalità richieste in materia da detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-43