Convenzione
Art. 47
Depositi
In vigore dal 18 ago 2004
Depositi
- I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'immunità prevista all' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-47