Convenzione

Art. 12

Inviolabililà dell'archivio e dei documenti consolari

In vigore dal 18 ago 2004
Inviolabililà dell'archivio e dei documenti consolari Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino e le Autorità dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli o sequestrarli.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-12

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