Convenzione

Art. 15

Libertà di movimento

In vigore dal 18 ago 2004
Libertà di movimento - Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso è proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, tutti i membri dell'Ufficio consolare possono muoversi liberamente nello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-15

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