Convenzione

Art. 18

Tutela della dignità dei funzionari consolari

In vigore dal 18 ago 2004
Tutela della dignità dei funzionari consolari 1 - Lo Stato di residenza dovrà trattare i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto e dovrà adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà o alla loro dignità.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-18

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