Convenzione

Art. 14

Libertà di comunicazione

In vigore dal 18 ago 2004
Libertà di comunicazione 1 - Lo Stato di residenza assicura e tutela la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potrà utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare potrà installare ed utilizzare una stazione radio ricetrasmittente solo con il consenso dello Stato di residenza. 2 - La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3 - La valigia consolare non può essere nè aperta, nè trattenuta. Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in presenza di un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorità dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verrà rispedita al suo luogo di origine. 4 - I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni esterni visibili e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale nonché i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad uso d'Ufficio. 5 - Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale che attesti la sua qualità e precisi il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza nè, a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. 6 - Lo Stato d'invio, la sua missione diplomatica ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del comma 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunità ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata. 7 - La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di ingresso autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non è tuttavia considerato corriere consolare. In base ad intese con le Autorità locali competenti, l'Ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-14

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