Convenzione
Art. 16
Diritti e tasse consolari
In vigore dal 18 ago 2004
Diritti e tasse consolari
1 - I funzionari consolari nell'esercizio delle proprie funzioni possono percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.
2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-16