Convenzione
Art. 11
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare
In vigore dal 18 ago 2004
Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare
1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.
2 - In ogni caso tale consenso è presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.
3 - Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-11