Convenzione
Art. 7
Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
In vigore dal 18 ago 2004
Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
1 - I membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono essere incaricati dell'esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui il Capo dell'Ufficio consolare non sia in grado di esercitare le proprie funzioni nonché nel caso in cui sia vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.
2 - Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare può, a seguito di notifica della sua nomina alle Autorità competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un nuovo Capo dell'Ufficio consolare.
3 - Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-7