Convenzione
Art. 3
Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni
In vigore dal 18 ago 2004
Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni
1 - a) Il Capo dell'Ufficio consolare è autorizzato ad espletare le sue funzioni dal Governo dello Stato di residenza, in osservanza delle norme e delle formalità in vigore sul suo territorio, presentando a detto Stato la propria lettera patente o analogo strumento, che indichi in particolare la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. L'exequatur verrà rilasciato tempestivamente e gratuitamente. In attesa della concessione dell'exequatur, il Capo dell'Ufficio Consolare può essere autorizzato dallo Stato di residenza ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni, applicandosi in tal caso le disposizioni della presente Convenzione.
b) I funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio consolare, sono nominati dallo Stato d'invio e vengono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza a seguito di notifica della loro nomina.
2 - L'exequatur può essere rifiutato o ritirato solo per gravi motivi. Lo Stato di residenza che rifiuta di concedere un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto. Lo stesso vale in caso di rifiuto di ammissione all'esercizio delle funzioni consolari dei membri del personale consolare o di domanda di richiamo degli stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-3