Convenzione

Art. 5

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

In vigore dal 18 ago 2004
Notifica alle autorità della circoscrizione consolare Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è altresì tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni nonché beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo