Convenzione

Art. 2

Istituzione di un Ufficio consolare

In vigore dal 18 ago 2004
Istituzione di un Ufficio consolare 1 - Un Ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo. 2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3 - Possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare con il consenso dello Stato di residenza. È altresì richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 4 - In mancanza di un accordo specifico sul numero dei membri dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che esso sia mantenuto nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.
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Istituzione di un Ufficio consolare (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo