Convenzione
Art. 2
Istituzione di un Ufficio consolare
In vigore dal 18 ago 2004
Istituzione di un Ufficio consolare
1 - Un Ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo.
2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.
3 - Possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare con il consenso dello Stato di residenza. È altresì richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo.
4 - In mancanza di un accordo specifico sul numero dei membri dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che esso sia mantenuto nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-2