Convenzione

Art. 13

Uso della bandiera e dello stemma nazionale.

In vigore dal 18 ago 2004
Uso della bandiera e dello stemma nazionale. 1 - La bandiera dello Stato d'invio può essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Il Capo dell'Ufficio consolare può inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui suoi mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio. 3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un'iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potrà essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4 - Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-13

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Uso della bandiera e dello stemma nazionale. (Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo