Convenzione
Art. 13
Uso della bandiera e dello stemma nazionale.
In vigore dal 18 ago 2004
Uso della bandiera e dello stemma nazionale.
1 - La bandiera dello Stato d'invio può essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.
2 - Il Capo dell'Ufficio consolare può inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui suoi mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio.
3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un'iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potrà essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.
4 - Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-13