Convenzione
Art. 17
Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni
In vigore dal 18 ago 2004
Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni
1 - Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.
2 - I locali consolari non potranno essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-17