Convenzione

Art. 17

Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni

In vigore dal 18 ago 2004
Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni 1 - Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione. 2 - I locali consolari non potranno essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-17

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Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo