Convenzione

Art. 22

Obbligo di prestare testimonianza

In vigore dal 18 ago 2004
Obbligo di prestare testimonianza 1 - I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti. 2 - L'Autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa può, ogni qualvolta ciò sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto. 3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e ad esibire la corrispondenza ufficiale ed i documenti ad essa relativi. Essi hanno altresì diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.
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Obbligo di prestare testimonianza (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo