Convenzione
Art. 24
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
In vigore dal 18 ago 2004
Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
1 - I funzionari consolati e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2 - Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè ad un membro della sua famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-24