Convenzione
Art. 26
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
In vigore dal 18 ago 2004
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1 - Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonché i membri della loro famiglia che non esercitano attività lucrative, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo.
2 - L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
a) non siano cittadini dello Stato di residenza nè stabilmente residenti in detto Stato, e
b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3 - I membri dell'Ufficio Consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non si applica, devono rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.
4 - L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione è prevista da detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-26