Convenzione

Art. 30

Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

In vigore dal 18 ago 2004
Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari 1 - Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare. 2 - I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare nonché i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: dal momento in cui il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunità in conformità del comma 1 del presente articolo o dalla data dell'arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla quale diventano membri della famiglia o del personale privato. 3 - Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, nonché quelli dei membri della sua famiglia o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che gli sia stato concesso a tal fine. Le immunità ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al comma 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunità terminano dal momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine successivo ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità continuano a sussistere fino al momento della partenza. 4 - Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua a sussistere senza limiti di durata. 5 - Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed immunità di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure lo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-30

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Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari (Art. 30 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo