Convenzione

Art. 32

Assicurazioni contro danni causati a terzi

In vigore dal 18 ago 2004
Assicurazioni contro danni causati a terzi - I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni causati a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-32

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Assicurazioni contro danni causati a terzi (Art. 32 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo