Convenzione

Art. 35

Rispetto delle prescrizioni amministrative

In vigore dal 18 ago 2004
Rispetto delle prescrizioni amministrative 1 - Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie si conformeranno alle prescrizioni delle Autorità amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III. 2 - Le Autorità competenti dello Stato di residenza sono tenute a rilasciare una carta d'identità ai funzionari ed agli impiegati consolari nonché ai membri delle loro famiglie che non sono cittadini dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-35

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Rispetto delle prescrizioni amministrative (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo