Convenzione
Art. 33
Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità
In vigore dal 18 ago 2004
Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità
1 - I membri del personale consolare, nonché i membri della loro famiglia che esercitano una attività privata a carattere lucrativo, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza non godono dei privilegi e delle immunità previste nel presente Capitolo per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.
2 - Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-33