Convenzione
Art. 37
Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza
In vigore dal 18 ago 2004
Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle Autorità locali competenti nella propria circoscrizione;
b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-37