Art. 37 · Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza
Convenzione

Art. 37

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Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza

In vigore dal 18 ago 2004
Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Autorità locali competenti nella propria circoscrizione; b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-37