Convenzione

Art. 34

Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica

In vigore dal 18 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica 1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresì applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica. 2 - I nomi dei membri del personale della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata. 3 - Nell'esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica può rivolgersi: a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare; b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti. 4 - I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto riguarda la loro attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua a sussistere senza limiti di durata.
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Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica (Art. 34 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo