Convenzione
Art. 36
Ambito delle funzioni consolari
In vigore dal 18 ago 2004
Ambito delle funzioni consolari
I funzionari consolari:
1 - Proteggono, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, nonché i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le Parti Contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnologico, nonché quelle in materia marittima e dell'aviazione civile.
2 - Assistono i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorità dello Stato di residenza; si informano con tutti i mezzi leciti nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza su qualsiasi fatto che abbia recato pregiudizio agli interessi dei cittadini dello Stato di invio o che riguardi incidenti occorsi a detti cittadini.
3 - Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale nei cittadini dello Stato di invio di fronte ai tribunali o alle altre Autorità dello Stato di residenza, nonché adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi.
4 - Si informano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, tecnologica e culturale dello Stato di residenza; presentano allo Stato di invio relazioni riguardanti detti argomenti e forniscono ogni informazione utile alle persone interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-36