Convenzione

Art. 38

Registrazioni dei cittadini

In vigore dal 18 ago 2004
Registrazioni dei cittadini I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: a) di procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la collaborazione delle Autorità competenti dello Stato di residenza per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i loro cittadini residenti nella circoscrizione consolare; b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti provenienti dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, atti e documenti concernano un servizio nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-38

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