Art. 35 · Rispetto delle prescrizioni amministrative
Convenzione

Art. 35

35 / 76

Rispetto delle prescrizioni amministrative

In vigore dal 18 ago 2004
Rispetto delle prescrizioni amministrative 1 - Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie si conformeranno alle prescrizioni delle Autorità amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III. 2 - Le Autorità competenti dello Stato di residenza sono tenute a rilasciare una carta d'identità ai funzionari ed agli impiegati consolari nonché ai membri delle loro famiglie che non sono cittadini dello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-35