Art. 32 · Assicurazioni contro danni causati a terzi
Convenzione

Art. 32

32 / 76

Assicurazioni contro danni causati a terzi

In vigore dal 18 ago 2004
Assicurazioni contro danni causati a terzi - I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni causati a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-32