Convenzione

Art. 20

Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento

In vigore dal 18 ago 2004
Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento - In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne il prima possibile il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei suoi confronti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-20

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