Convenzione
Art. 49
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio detenuti
In vigore dal 18 ago 2004
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio detenuti
I - L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorità dello Stato di residenza se un cittadino dello Stato d'invio è arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di detenzione, nonché della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti e del luogo di detenzione, entro un termine massimo di due giorni a partire dal giorno in cui- detto cittadino è stato arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della sua libertà. Le Autorità dello Stato di residenza dovranno trasmettere tempestivamente ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta in prigione o sottoposta a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della sua libertà. Le Autorità dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente comma.
2 - I funzionari consorati hanno il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di arresto, di detenzione, in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di privazione della sua libertà; essi hanno il diritto di incontrare tale cittadino e di intrattenersi con lui nella lingua da lui scelta e comunicare per corrispondenza con lo stesso.
L'autorizzazione a visitare e a comunicare con il cittadino dello Stato d'invio eaccordata ai funzionari consolari, nel termine massimo di 5 giorni a partire dal giorno in cui il cittadino è stato arrestato, detenuto in prigione o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della sua libertà.
3 - I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo, e a condizione che l'interessato non vi si opponga espressamente.
Storico versioni
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