Convenzione
Art. 46
Atti dello stato civile
In vigore dal 18 ago 2004
Atti dello stato civile
- I funzionari consolari hanno il diritto di:
a) redigere, registrare e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;
b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i futuri sposi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalità delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;
d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro.
2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-46