Convenzione

Art. 46

Atti dello stato civile

In vigore dal 18 ago 2004
Atti dello stato civile - I funzionari consolari hanno il diritto di: a) redigere, registrare e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio; b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i futuri sposi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige; c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalità delle persone alle quali viene richiesto tale consenso; d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro. 2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-46

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Atti dello stato civile (Art. 46 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo