Convenzione
Art. 44
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
In vigore dal 18 ago 2004
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali
- I funzionari consolari possono:
a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento, da essi formato nei limiti della loro competenza;
b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
c) rilasciare certificati di origine delle, merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza;
d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
e) compiere le formalità relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato;
f) ricevere ogni dichiarazione prevista dalla legislazione dello Stato d'invio in materia di cittadinanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-44