Convenzione

Art. 44

Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

In vigore dal 18 ago 2004
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali - I funzionari consolari possono: a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento, da essi formato nei limiti della loro competenza; b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga; c) rilasciare certificati di origine delle, merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza; d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio; e) compiere le formalità relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato; f) ricevere ogni dichiarazione prevista dalla legislazione dello Stato d'invio in materia di cittadinanza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-44

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Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali (Art. 44 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo