Convenzione

Art. 45

Atti notarili

In vigore dal 18 ago 2004
Atti notarili - Nella loro circoscrizione consolare i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile: a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonché atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza; b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio; c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio; d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-45

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Atti notarili (Art. 45 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo