Convenzione
Art. 45
Atti notarili
In vigore dal 18 ago 2004
Atti notarili
- Nella loro circoscrizione consolare i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile:
a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonché atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;
b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;
c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-45