Art. 42 · Legalizzazione e autentica di documenti
Convenzione

Art. 42

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Legalizzazione e autentica di documenti

In vigore dal 18 ago 2004
Legalizzazione e autentica di documenti I funzionari consolari hanno diritto di: a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorità o dai pubblici funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza; b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare o tradurre documenti quando questi atti o formalità sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio; c) tradurre e legalizzare ogni documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purchè le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-42