Accordo›Titolo VIII
Art. 86
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata
In vigore dal 31 lug 2004
Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata
1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali.
Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.
2. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l'efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-06-30;187#art-a-86